Info Utili
In questa sezione del nostro sito troverete una serie di informazioni utili per capire meglio le normative e gli obblighi a cui devono attenersi le aziende italiane che vogliono esternalizzare o delocalizzare in Tunisia.
In caso di dubbi relativi alle suddette procedure, Alba Services è a vostra completa disposizione.
Outsourcing oppure Offshoring?
Facciamo un po' di chiarezza...
OUTSOURCING (esternalizzare)
Contrazione di outside resourcing, indica il processo con cui un’impresa (outsourcee) affida a un fornitore esterno (outsourcer) la gestione operativa di una o più funzioni in precedenza svolte all’interno dell’organizzazione. Tale processo implica un coinvolgimento strategico dell'outsourcer (detto anche provider) nei piani di sviluppo dell’outsourcee (l'impresa cliente).
Vantaggi dell’outsourcing
- Delegando a fornitori esterni la gestione di attività considerate non strategiche, l’impresa può liberare risorse finanziarie, umane e tecniche da impiegare in attività che influiscono in maggiore misura sulla sua capacità di conseguire e mantenere un vantaggio competitivo.
- Quindi, l’impresa che concentra le proprie risorse sul core business ha il vantaggio di ottenere una maggiore efficienza nei processi gestionali ed una riduzione dei costi operativi.
- Inoltre, si può ricorrere all’outsourcing per acquisire una maggiore specializzazione in un determinato settore, grazie alle competenze del provider a cui ci si affida.
- Quindi, in questo caso il vantaggio è quello di avere accesso a nuove tecnologie e nuove competenze che mettono l’impresa nella condizione di poter innovare la propria attività e, di conseguenza, migliorare la propria offerta di prodotti e servizi.
OFFSHORING (delocalizzare)
L'offshoring è definito come lo spostamento delle attività di un'azienda in un altro Paese dove possono essere disponibili risorse a basso costo per l'impresa che, alla fine, vedrà ridotto il suo costo complessivo.
Questo può significare spostare all'estero:
- la casa di produzione
- o i centri di servizio dell'azienda
- o le operazioni di routine
Vantaggi dell’offshoring
L'azienda che sposta la propria attività da una nazione sviluppata ad una nazione in via di sviluppo, ottiene il vantaggio di avvalersi di:
- basso costo della manodopera
- leggi più indulgenti
- meno interferenze governative
- disponibilità di risorse naturali in loco
- incentivi governativi
- meno tasse
Negli ultimi anni l'offshoring è emerso come fattore di sviluppo per i Paesi economicamente "non sicuri" in quanto ne aumenta il Prodotto Interno Lordo (PIL) e lo sviluppo infrastrutturale, oltre a ridurre il tasso di disoccupazione.
In sintesi...
- L'outsourcing si riferisce al trasferimento di attività non strategiche ad un'altra organizzazione che si è specializzata in tale lavoro. L'offshoring si riferisce allo spostamento delle attività dell'azienda in qualsiasi altro Paese, dove il costo di gestione di tali attività è inferiore a quello del Paese di origine.
- L'outsourcing comporta lo spostamento delle operazioni aziendali verso parti esterne (il provider). L'offshoring comporta lo spostamento di attività e uffici.
- L'obiettivo dell'outsourcing delle attività commerciali è quello di concentrarsi sulle attività principali dell'azienda (core business). L'offshoring viene eseguito per minimizzare i costi.
- L'outsourcing viene eseguito da non dipendenti. L'offshoring viene eseguito dai dipendenti dell'entità aziendale.
- L'outsourcing può essere effettuato all'interno o all'esterno del Paese. Nell'offshoring lo spostamento delle attività in un altro Paese è un must.
Quando un'azienda decide di adottare l'outsourcing o l'offshoring può interessarsi essa stessa ad avviare questa nuova soluzione produttiva oppure può affidarne la gestione ad una società di consulenza e intermediazione come Alba Services.
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Per le aziende che esternalizzano (outsourcing)
Le lavorazioni di merci nei territori Extra-Ue possono realizzarsi in tre diversi modi:
- Perfezionamento passivo
- Esportazione definitiva senza passaggio della proprietà (lista valorizzata)
- Esportazione definitiva con passaggio della proprietà
PERFEZIONAMENTO PASSIVO
Di cosa si tratta
Il perfezionamento passivo è uno dei regimi speciali, previsto e innovato dal Codice Doganale dell’Unione (CDU) Regolamento UE 952/2013 agli artt. 259-262 e dal Regolamento Delegato (RD) UE 2446/2016 agli artt. 242-243.
Il Codice Doganale prevede che “Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, merci unionali possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell’Unione per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione su richiesta del titolare dell’autorizzazione o di qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, purché essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell’autorizzazione e le condizioni di quest’ultima siano soddisfatte.”
Come funziona
Con questo regime si agevola la realizzazione di lavorazioni su materie prime o semilavorati nazionali, presso aziende extra-UE che li trasformano, naturalmente a determinate condizioni e fatte alcune eccezioni.
In forza di un’autorizzazione dell’operatore al regime di perfezionamento passivo rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, avviene poi la reintroduzione nel territorio dell’UE dei prodotti trasformati.
Ciò favorisce l’esportazione senza oneri e consente la reintroduzione dei prodotti trasformati con pagamento dei diritti di confine e dell’IVA da calcolare solo sulla differenza tra il valore doganale di riferimento prima della lavorazione e il valore doganale determinato quando i beni lavorati sono reintrodotti.
In buona sostanza il perfezionamento passivo consente di realizzare i prodotti ad un costo complessivo più basso, impiegando tecnologie, manodopera, e/o conoscenze ed esperienze tecniche di altri Paesi.
Le operazioni ammesse in regime di perfezionamento passivo
Sono definite dal Codice Doganale come “operazioni di perfezionamento”:
- la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci;
- la trasformazione di merci;
- la distruzione di merci;
- la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;
- l’utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l’ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione).
I termini di validità
Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale dell’Unione sotto forma di prodotti trasformati e immesse in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione. Esse possono concedere una proroga, di durata ragionevole, di detto periodo su richiesta giustificata del titolare dell’autorizzazione.
Il termine standard dell’autorizzazione è di 5 anni, ridotto a 3 anni per i prodotti agricoli dell’allegato 71/02 RD, come indicato al punto F 8.1 della circolare n. 8/D dell’Agenzia delle Dogane del 19 aprile 2016.
Come si richiede l’autorizzazione al perfezionamento passivo
Dal 2 Ottobre 2017, la richiesta di autorizzazione al perfezionamento passivo va inoltrata all’Ufficio delle Dogane competente tramite il Trader Portal, con il sistema delle Customs Decisions “OPO – Domanda di autorizzazione per l’utilizzo del regime di perfezionamento passivo”, ai sensi del Regolamento UE 2089/2017, come specificato dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane 1/D del 30 gennaio 2018.
L’Ufficio delle Dogane competente
La decisione di autorizzazione al perfezionamento passivo può essere richiesta:
- con validità geografica per l’Italia, allora l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente è quello sul luogo di tenuta della contabilità a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD).
- con validità geografica multi stato membro, la competenza in questo caso è dell’Ufficio contabilità diritti doganali e tutela interessi finanziari dell’Unione Europea.
Non ci resta che… informatizzare
Anche l’autorizzazione per il ricorso al regime del perfezionamento passivo, nata con lo scopo di permettere alle imprese europee di effettuare le lavorazioni presso aziende extracomunitarie usufruendo di un costo della manodopera inferiore o di tecnologie più avanzate, fa parte del sistema Customs Decisions, che comprende oltre 20 altre autorizzazioni doganali.
Il Regolamento UE 2089/2017 è la base giuridica di tale sistema, e rende possibile la piena attuazione del principio evidenziato nel Codice Doganale dell’Unione all’art. 6, paragrafo 1, secondo cui ”Tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”.
Pro e contro
Consente di esportare le merci senza oneri e di reintrodurre il prodotto finito (prodotto compensatore) pagando dazi e Iva (diritti doganali) esclusivamente sulla lavorazione subita nel Paese extra-Ce. La base imponibile che verrà presa in considerazione sarà ricavata dalla differenza tra il valore dei prodotti compensatori e il valore delle materie prime/semilavorati temporaneamente esportati. Con l’immissione in libera pratica dei prodotti compensatori la dogana procederà all’appuramento del regime di perfezionamento passivo.
L' immissione in libera pratica comporterà, a seconda dei casi, l'esonero totale o parziale dei dazi a seconda del risultato della detrazione: dazi gravanti sui prodotti compensatori, meno dazi che sarebbero dovuti sulle materie prime/semilavorati temporaneamente esportati. Per quanto riguarda l’aspetto la preferenza daziaria: il dazio che viene applicato al prodotto compensatore, se è prevista l’applicazione a merci similari, lo stesso dazio verrà applicato ai fini del calcolo dei dazi da detrarre, anche per le merci che sono state fatte oggetto della temporanea esportazione. In ogni caso esistono delle deroghe a tale principio. Se l’operazione consiste in una riparazione/messa a punto a titolo gratuito, come nel caso dei prodotti in garanzia, è l’immissione in libera pratica prevede la franchigia dei dazi. Qualora le stesse operazioni vengano effettuate, invece, a titolo oneroso, non si utilizza il metodo di calcolo sopra esposto, ma i dazi verranno calcolati sul valore dei costi che verranno addebitati.
Il regime del perfezionamento passivo non è, comunque esente da alcuni aspetti negativi. Innanzi tutto c’è la possibilità che la valutazione relativa all’esportazione e alla successiva importazione venga svolta da due dogane differenti e che quindi la valutazione delle merci prima e dopo la trasformazione possa creare dei problemi per il soggetto promotore dell’operazione. Inoltre esistono Paesi che non riconoscono la possibilità di usufruire di operazioni così strutturate. Da queste due considerazioni deriva la scelta di alcuni operatori economici di utilizzare l’esportazione definitiva e relativa importazione oppure l’esportazione senza passaggio di proprietà.
Se l’operatore vuole usufruire del regime deve ottenere un’autorizzazione dall’autorità doganale. In tale istanza di autorizzazione, oltre ai dati dell’azienda, dovranno essere esplicitati i parametri dell’operazione. Dovranno essere spiegate le lavorazioni a cui verranno sottoposte la merce e gli scarti che sono previsti.
Affinché il regime di perfezionamento passivo possa essere messo in pratica l’operazione non dovrà arrecare pregiudizio agli interessi degli operatori del settore merceologico (cosiddetti trasformatori), residenti nella Comunità. In realtà il vincolo posto dall’autorità è facilmente superato per il fatto che l’operazione di perfezionamento non sarà considerata lesiva per gli interessi degli operatori del settore.
Va chiarito che il traffico di perfezionamento passivo è un regime doganale non obbligatorio; il che significa che le Aziende possono farvi ricorso per effettuare le loro operazioni se lo ritengono conveniente, e che possono non utilizzarlo ricorrendo ad altri strumenti per eseguire all’estero le loro attività di lavorazione.
ESPORTAZIONE DEFINITIVA SENZA IL PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ (LISTA VALORIZZATA)
Di cosa si tratta
Tale metodo, previsto dalla nota del Ministero delle Finanze dipartimento Dogane del 6 maggio 1997, consente di effettuare un'esportazione evitando il passaggio di proprietà.
Come funziona
Il dipartimento delle Dogane, con nota n. 1248 del 6/5/1997, ha precisato che gli operatori economici, in alternativa all'adozione del regime del "perfezionamento passivo", possono utilizzare il regime di esportazione definitiva senza passaggio della proprietà dei beni oggetto delle operazioni di compensazione.
Per quanto riguarda la presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del Dpr 441/97, il dipartimento ha escluso che la stessa possa essere superata emettendo fattura "pro forma"; per superare tale presunzione, infatti, può essere utilizzato un documento contabile, cioè un'apposita "lista valorizzata" (elenco descrittivo dei beni coi rispettivi valori) da registrare in uno specifico registro tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del Dpr 633/72, ovvero un documento di trasporto o di consegna, di cui all'articolo 1, comma 3, Dpr 472/96, senza necessità di annotarlo nel predetto registro, in quanto, per comprovare la movimentazione dei beni, è sufficiente la conservazione, a norma del già richiamato articolo 39, di idonea documentazione (documenti di trasporto, doganali o contabili).
Tanto la lista valorizzata quanto il documento di trasporto devono essere invalidati dalla dogana con la dicitura "Non valida ai fini dell'art.8 del DPR n.633/72".
Pro e contro
Questa operazione non richiede alcuna autorizzazione da parte dell'autorità doganale, ma a differenza del perfezionamento passivo, la valenza doganale (non fiscale) della suddetta esportazione implica che, all'atto dell'importazione dei prodotti compensatori, la relativa operazione doganale si configuri come "immissione in libera pratica" dei beni medesimi: si ha, cioè, una vera e propria importazione il cui valore imponibile ai fini Iva viene commisurato al valore doganale dei beni importati, comprensivo quindi non solo del compenso pattuito per la lavorazione, ma anche del valore dei beni in precedenza esportati, nonché degli altri "eventuali" apporti utilizzati per l'ottenimento dei beni medesimi e di tutti gli altri elementi da prendere in considerazione in base alla normativa in materia di valore in dogana e all'articolo 69 del Dpr 633/72 (circolare 156/99).
Da quanto detto, si evince che tale procedura penalizza l'operatore nazionale che non abbia un plafond da utilizzare per l'importazione dei prodotti compensatori.
ESPORTAZIONE DEFINITIVA CON IL PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ
Di cosa si tratta
Gli operatori economici sono legittimati ad esportare in via definitiva, con passaggio della proprietà, i beni che intendono sottoporre a lavorazione, realizzando in tal modo, una cessione all’esportazione, non imponibile ai fini IVA, ex aet.8 del DPR 633/72.
Come funziona
Secondo la circolare 156 del 15/7/1999, qualora gli operatori nazionali utilizzino la procedura dell'esportazione definitiva al posto di quella temporanea, non può escludersi, in linea di principio, la volontà degli stessi di realizzare una vera e propria cessione all'esportazione non solo ai fini doganali ma anche ai fini Iva.
In tal caso, affinché l'invio all'estero di beni da sottoporre a lavorazione sia qualificabile come cessione all'esportazione di cui all'articolo 8 del Dpr 633/72, è necessario che la proprietà degli stessi venga trasferita all'acquirente estero (trasformatore) anche con contratto verbale e che risulti pagato il relativo corrispettivo, anche mediante la compensazione finanziaria delle posizioni debitorie e creditorie intercorrenti tra le parti.
L'onerosità dell'operazione, infatti, è indispensabile ai fini della formazione del plafond Iva e dell'attribuzione in capo al soggetto esportatore dello status di esportatore abituale (cfr. nota 11/2/1998 del ministero delle Finanze).
Pertanto, al momento dell'esportazione, si dovrà presentare in dogana la dichiarazione doganale unitamente alla fattura di vendita emessa nei confronti del "trasformatore/cessionario", realizzando così una vera e propria cessione all'esportazione. All'atto della reintroduzione dei beni, realizzandosi un'importazione, si dovrà corrispondere l'Iva sul valore intero dei beni importati, con l'eventuale utilizzazione del plafond precedentemente formato.
Pro e contro
Tale procedura, dunque, riconoscendo al soggetto esportatore il diritto di effettuare, in presenza delle condizioni sopra descritte, acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta, fa sì che l'impatto fiscale a cui l'esportatore medesimo è sottoposto, sia sostanzialmente allineato con quello derivante dall'applicazione del regime del perfezionamento passivo.
Ovviamente, le operazioni di esportazione e di importazione devono essere distintamente registrate dall'operatore nazionale anche in presenza di una compensazione finanziaria tra posizioni creditorie e debitorie reciproche con l'operatore estero.
Codice doganale dei prodotti per la classificazione delle merci
NOMENCLATURA COMBINATA
Con il termine “nomenclatura combinata” si intende il codice doganale attraverso il quale sono classificati i prodotti. Negli scambi intraUE (acquisti e/o vendite) è sempre un codice di 8 numeri.
Nell’export con l’extraUE i numeri sono 8, nell’import da extraUE i numeri sono 10. I caratteri salgono a 12 solo per i prodotti agricoli.
VOCE DOGANALE
Per individuare l’esatta “voce doganale” si può consultare:
- La Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (verso ottobre vengono pubblicati i codici validi per l’anno successivo)
- Il sito dell’Agenzia delle dogane: www.agenziadoganemonopoli.gov.it
- il portale tariffa doganale TARIC
- Uno spedizioniere/doganalista di fiducia
- Il software intraweb distribuito gratuitamente dalla Dogana per la compilazione dei modelli intrastat
- L’Agenzia delle Dogane
INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE
La I.T.V. è un parere, relativo alla classificazione delle merci, rilasciato “ad personam” ad ogni operatore che ne faccia richiesta per i propri prodotti. Dal 1 Maggio 2016 la validità verrà ridotta a 3 anni.
La domanda di I.T.V. deve essere preventiva alla presentazione della merce in dogana. E’ stata introdotta in Germania sin dal 1902, ma solamente con il Regolamento 1715/90 è stata adottata anche in ambito Comunitario.
Chiunque può chiedere una I.T.V. (anche un operatore non comunitario).
Una I.T.V., in caso sopravvenuta incompatibiltà con nuove note esplicative cessa di avere validità. Il richiedente può opporre ricorso contro una I.T.V. da lui stesso provocata qualora la decisione non sia conforme alle aspettative.
Informazioni fiscali - per le aziende che delocalizzano in Tunisia (offshoring)
In questo articolo troverete un riassunto della normativa fiscale per le aziende che intendono aprire una sede in Tunisia.
- Aggiornato al 7 gennaio 2020 -
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La Tunisia confina ad ovest con l’Algeria, a sud est con la Libia e a nord con il mar mediterraneo. Dichiaratasi indipendente dalla Francia nel 1956, è un Paese con un’economia diversificata che varia dall’agricoltura, all’industria manifatturiera, estrattiva, petrolifera e ...
Portale dell'industria tunisina
Può esservi utile anche consultare il sito dell'API - Agence de Promotion de l'Industrie e de l'Innovation (Agenzia di Promozione dell'Industria e dell'Innovazione)
ente pubblico creato nel 1972 sotto la tutela del Ministero dell'Industria e delle PMI della Repubblica tunisina, che offre una serie di prestazioni al servizio dell'impresa.
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